Arricchimento senza causa e competenze esclusive o speciali

16 Dicembre 2021

La Corte di Giustizia valuta se un'azione promossa per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate nell'ambito di un procedimento di espropriazione forzata, rientri nella materia dell'«esecuzione delle decisioni» ex art. 22, punto 5, Reg. (CE) 44/2001 o nella materia degli «illeciti civili dolosi o colposi» ex art. 5, punto 3, Reg. (CE) 44/2001 e, dunque, nei criteri di attribuzione della competenza previsti da tali disposizioni.

L'art. 22, punto 5, del Reg. (CE) 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nella competenza esclusiva prevista a tale disposizione, anche qualora sia stata promossa a motivo della scadenza del termine entro il quale la restituzione delle somme indebitamente versate nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata può essere richiesta nel quadro di tale medesimo procedimento di esecuzione.

L'art. 5, punto 3, del Reg. (CE) 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un'azione di restituzione basata su un arricchimento senza causa non rientra nel criterio di competenza previsto da tale disposizione.

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