Proprietà intellettuale: giudice competente per l'azione di contraffazione e diritto applicabile alle domande accessorie
18 Marzo 2022
L'art. 88, paragrafo 2, e l'art. 89, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento CE 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, nonché l'art. 8, paragrafo 2, del Regolamento CE 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che i tribunali dei disegni e modelli comunitari investiti di un'azione per contraffazione, ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del Regolamento CE 6/2002, riguardante atti di contraffazione commessi, o che si minaccia di commettere, nel territorio di un solo Stato membro, devono esaminare le domande accessorie a tale azione, volte ad ottenere il risarcimento dei danni, la trasmissione di informazioni, documenti e conti, nonché la consegna dei prodotti contraffatti ai fini della loro distruzione, sul fondamento del diritto dello Stato membro nel territorio del quale gli atti che recano asseritamente pregiudizio al disegno o modello comunitario fatto valere sono stati commessi, o si minaccia di commettere, il che coincide, nelle circostanze di un'azione proposta in forza di suddetto art. 82, paragrafo 5, con il diritto dello Stato membro in cui i tribunali in parola sono situati. |