Accordo stragiudiziale, arricchimento indebito e art. 6 Reg. CE 44/2001
17 Ottobre 2016
L'art. 6, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il foro designato da tale disposizione in materia di domanda riconvenzionale è competente a pronunciarsi su una domanda siffatta, volta ad ottenere la restituzione, a titolo di un arricchimento indebito, di un importo corrispondente a quello convenuto nell'ambito di un accordo stragiudiziale, qualora tale domanda sia presentata nell'ambito di una nuova azione giudiziaria tra le stesse parti, a seguito dell'annullamento della decisione alla quale aveva condotto l'azione iniziale tra le medesime e la cui esecuzione aveva dato luogo a tale accordo stragiudiziale. |