Contratti conclusi per giocare a poker su internet: la nozione di “consumatore” rilevante ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale
18 Dicembre 2020
L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest'ultima e, dall'altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.
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