Danno derivante da decisioni di investimento: la giurisdizione degli Stati membri

20 Maggio 2021

La Corte di Giustizia, adita in sede di rinvio pregiudiziale, si è pronunciata sull'interpretazione del Regolamento (UE) 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e, segnatamente, in tema di «luogo in cui è l'evento dannoso è avvenuto» in ipotesi di illecito in materia finanziaria.

L'art. 7, punto 2, del Regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l'insorgenza diretta, su un conto d'investimento, di un danno puramente economico risultante da decisioni d'investimento adottate a seguito di informazioni facilmente accessibili a livello mondiale, ma inesatte, incomplete o fuorvianti provenienti da una società internazionale quotata in borsa non consente di presupporre, sulla base della concretizzazione del danno, la competenza internazionale di un giudice dello Stato membro ove è stabilita la banca o la società d'investimento sul cui registro è iscritto il conto, laddove detta società non era sottoposta a obblighi legali di pubblicità in tale Stato membro.

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