La competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione

20 Luglio 2018

L'art. 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto vertente sul trasporto di merci tra Stati membri in più tappe, con scali e con diversi modi di trasporto...

L'art. 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del Reg. CE n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto vertente sul trasporto di merci tra Stati membri in più tappe, con scali e con diversi modi di trasporto, come quello di cui al procedimento principale, tanto, il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto ai sensi di tale disposizione.

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