Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto
24 Luglio 2020
L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.
L'art. 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato e l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:
Riferimenti normativi |