Rinuncia alle azioni giudiziarie avverso le clausole di un contratto

24 Luglio 2020

L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che...

L'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, il cui carattere abusivo è suscettibile di essere accertato giudizialmente, possa essere oggetto di un contratto di novazione tra tale professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che deriverebbero dalla dichiarazione di abusività di tale clausola, purché tale rinuncia sia frutto di un consenso libero e informato del consumatore, circostanza questa che spetta al giudice nazionale verificare.

L'art. 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell'allegato e l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel seguente modo:

  • la clausola stipulata in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore al fine di risolvere una controversia esistente, con la quale detto consumatore rinuncia a far valere dinanzi al giudice nazionale le pretese che avrebbe potuto far valere in assenza di tale clausola, può essere qualificata come «abusiva», in particolare, se detto consumatore non ha potuto disporre delle informazioni pertinenti che gli avrebbero permesso di comprendere le conseguenze giuridiche che gliene sarebbero derivate;
  • la clausola con la quale il medesimo consumatore rinuncia, per quanto riguarda le controversie future, alle azioni giudiziarie fondate sui suoi diritti in forza della direttiva 93/13 non vincola il consumatore.