Il giudice competente in materia di obbligazioni alimentari
20 Settembre 2019
L'art. 3, lettere a) e d), e l'art. 5 del reg. (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, quando un giudice di uno Stato membro è investito di un ricorso contenente tre domande riguardanti, rispettivamente, il divorzio dei genitori di un figlio minore, la responsabilità genitoriale su tale minore e l'obbligazione alimentare nei confronti di quest'ultimo, il giudice che si pronuncia sul divorzio che si è dichiarato incompetente a statuire sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale dispone tuttavia di una competenza a statuire sulla domanda relativa all'obbligazione alimentare riguardante detto minore qualora esso sia anche il giudice del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente o il giudice dinanzi al quale quest'ultimo è comparso, senza eccepirne l'incompetenza.
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