Cgue: l'eccezione di incompetenza sollevata in via subordinata alle altre eccezioni non equivale ad accettazione della competenza
21 Luglio 2017
L'art. 24 reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'eccezione fondata sull'incompetenza del giudice adito, sollevata nel primo atto difensivo in via subordinata rispetto ad altre eccezioni di rito sollevate nel medesimo atto, non può essere considerata un'accettazione della competenza del giudice adito e non conduce quindi a una proroga di competenza in forza di tale articolo.
L'art. 82 reg. (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che le azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'articolo 81, lettera b), di tale regolamento, quando il convenuto ha il proprio domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea, devono essere proposte dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di tale Stato membro, a meno che vi sia proroga di competenza ai sensi dell'art. 23 o dell'art. 24 reg. n. 44/2001, e salvo i casi di litispendenza e connessione previsti dai suddetti regolamenti.
La regola di competenza prevista dall'art. 5, punto 3, reg. n. 44/2001 non è applicabile alle azioni di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di cui all'art. 81, lett. b), reg. n. 6/2002). La regola di competenza prevista dall'art. 5, punto 3, del reg. n. 44/2001 non è applicabile a domande di constatazione di abuso di posizione dominante e di concorrenza sleale connesse a un'azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione di un disegno o di un modello comunitario, nei limiti in cui accogliere tali domande presuppone l'accoglimento di tale azione di accertamento dell'insussistenza di una contraffazione. |