Convenzione di Lugano II e determinazione della competenza giurisdizionale in caso di trasferimento del domicilio consumatore

21 Ottobre 2021

La Corte di Giustizia si pronuncia su una questione pregiudiziale concernente l'art. 15, par. 1, lett. c), della Convenzione di Lugano II. In particolare, la disposizione si applica anche nel caso in cui entrambe le parti, professionista e consumatore, siano domiciliate nello stesso Stato al momento della conclusione del contratto e l'elemento di «estraneità del rapporto» si sia manifestato solo dopo detta conclusione (a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in altro Stato)?

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione.

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