Convenzione di Lugano II e determinazione della competenza giurisdizionale in caso di trasferimento del domicilio consumatore
21 Ottobre 2021
L'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità europea con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione determina la competenza nel caso in cui il professionista e il consumatore, parti di un contratto stipulato con un consumatore, fossero domiciliati, al momento della conclusione di tale contratto, nello stesso Stato vincolato da tale convenzione, e in cui un elemento di estraneità del rapporto giuridico si sia manifestato solo dopo detta conclusione, a causa del successivo trasferimento del domicilio del consumatore in un altro Stato vincolato da tale convenzione. |