Gli effetti della procedura di insolvenza sui procedimenti pendenti in uno Stato membro
22 Giugno 2018
L'art. 15 del reg. CE n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore. |