La competenza speciale in caso di annullamento di donazione per incapacità d'agire del donante

22 Novembre 2016

L'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante rientra nella competenza speciale di cui all'articolo 7, punto 1, lett. a), del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012.
Le disposizioni del regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l'azione di annullamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato, prevista all'art. 4, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all'art. 7, punto 1, lett. a), di detto regolamento. L'azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del donatario ricade nella competenza esclusiva prevista all'art. 24, punto 1, del medesimo regolamento.

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