Mancata notifica alla Commissione europea relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie
24 Maggio 2019
L'art. 3, par. 2, secondo comma, del reg. (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che la mancata notifica relativa all'esercizio da parte dei notai di funzioni giudiziarie, prevista da tale disposizione, da parte di uno Stato membro, non è determinante per quanto riguarda la qualificazione come «organo giurisdizionale» di tali notai.
L'art. 3, par. 2, primo comma, del reg. n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un notaio che redige un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi di tale disposizione e, di conseguenza, l'art. 3, par. 1, lett. g), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che un atto del genere non costituisce una «decisione» ai sensi di tale disposizione.
L'art. 3, par. 1, lett. i), del reg. n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che l'atto di certificazione della successione, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, redatto dal notaio su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, costituisce un «atto pubblico» ai sensi di tale disposizione, il cui rilascio può essere accompagnato dal modulo di cui all'art. 59, par. 1, secondo comma, di tale regolamento, corrispondente a quello che figura nell'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione, del 9 dicembre 2014, che istituisce i moduli di cui al reg. n. 650/2012. |