Decesso di uno dei coniugi: possibile azione di annullamento proposta da un terzo?
24 Ottobre 2016
L'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un'azione per l'annullamento del matrimonio proposta da un terzo successivamente al decesso di uno dei coniugi rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003.
L'art. 3, paragrafo 1, lettera a), quinto e sesto trattino, del regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una persona diversa da uno dei coniugi che proponga un'azione per l'annullamento del matrimonio non può avvalersi dei criteri di competenza previsti in tali disposizioni.
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