Competenza giurisdizionale a statuire sulla domanda di divorzio

09 Dicembre 2021

La Corte di Giustizia esamina una questione pregiudiziale inerente all'interpretazione art. 3, par. 1, del Reg. 2201/2003. In particolare, un coniuge che divide la sua vita tra due tra due stati membri può avere la sua «residenza abituale» in questi due Stati membri, in modo che i giudici di tali Stati possano essere competenti a statuire sulla domanda di divorzio?

L'art. 3, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un coniuge che divide la vita tra due Stati membri può avere la residenza abituale in uno solo di tali Stati membri, in modo che solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale siano competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del rapporto matrimoniale.

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