Super League e misure cautelari

Davide Castagno
27 Aprile 2021

Il Tribunale commerciale di Madrid ha concesso una misura cautelare inaudita altera parte in favore della ricorrente European Super League Company S.L. (ESLC), società a responsabilità limitata con sede a Madrid fondata da dodici club calcistici, nei confronti della Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e della Fédération Internationales de Football Association (FIFA).
Massima

Il Tribunale commerciale di Madrid, con provvedimento n. 14/2021 del 20 aprile, ha concesso una misura cautelare inaudita altera parte in favore della ricorrente European Super League Company S.L. (ESLC), società a responsabilità limitata con sede a Madrid fondata da dodici club calcistici (Real Madrid Club de Fútbol, Associazione Calcio Milan, Fútbol Club Barcelona, Club Atlético de Madrid, Manchester United Football Club, Football Club Internazionale di Milano S.P.A., Juventus Football Club, The Liverpool Football Club and Athletic Grounds Limited, Tottenham Hostpur Football Club, Arsenal Football Club, Manchester City Football Club, Chelsea FC Plc.), nei confronti della Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e della Fédération Internationales de Football Association (FIFA).

Il caso

La vicenda che ha originato il caso giudiziario è quella dell'annunciata nascita di una nuova lega che ambiva a superare l'attuale format della principale competizione calcistica continentale, la Champions League, organizzata dalla UEFA. Le ragioni che hanno spinto i club fondatori a tale mossa, poi naufragata in meno di quarantotto ore, sono di natura preminentemente economica: la UEFA trattiene infatti presso sé gran parte dei proventi derivanti dagli sponsor e dalla cessione dei diritti audiovisivi della competizione, distribuendone soltanto una parte alle società partecipanti, che devono tuttavia sostenere ingenti costi di gestione.

Per questo motivo, nella notte del 19 aprile 2021 dodici «top club europei», tra i più ricchi e indebitati d'Europa, annunciavano la creazione della Super League, un torneo annuale in grado di assicurare ai club stessi una crescita economica significativamente più elevata, mediante la gestione in proprio dei proventi derivanti dalla nuova competizione per il tramite della ESLC. Quest'ultima, partecipata dai club fondatori e sostenuta da un investimento inziale da parte della J.P. Morgan Chase & Co. pari a quattro milioni di euro circa, si sarebbe infatti posta come capogruppo di altre tre società interamente controllate: la SL Sports Co S.L., incaricata delle supervisione e della gestione del funzionamento della Super League; la SL MediaCo1, responsabile della supervisione e della gestione della parte commerciale del torneo e delle vendite a livello mondiale dei diritti audiovisivi; la SL CommercialCo, a capo delle attività commerciali della Super League diverse da quelle audiovisive.

La reazione della UEFA, sostenuta dalla FIFA, non si è fatta attendere. Nella mattina del 19 aprile, un comunicato congiunto di UEFA, Federcalcio inglese e Premier League, Federcalcio spagnola e La Liga, Federcalcio italiana e Lega Serie A, annunciava il comune intento di arrestare quello che veniva definito un «cinico progetto», fondato sull'interesse personale di pochi club in danno di altri, minacciando altresì il ricorso a tutte le misure possibili, sia a livello sportivo che a livello giudiziario. In particolare, nel comunicato congiunto si profilava la possibilità di vietare ai club scissionisti di giocare in qualsiasi altra competizione organizzata dalla UEFA e della FIFA a livello nazionale, europeo o mondiale, ivi incluse le imminenti semifinali di Champions League ed Europa League, nonché di escludere i calciatori tesserati in tali club dalle fasi finali dell'Europeo per nazionali in programma a giugno.

La questione

L'accordo degli azionisti della ESLC prevedeva due condizioni sospensive per la prosecuzione del progetto: il riconoscimento della Super League da parte di UEFA e FIFA come nuova competizione compatibile con i rispettivi statuti, oppure l'ottenimento di una tutela giudiziaria, da parte dei tribunali o delle organizzazioni amministrative, che permettesse la partecipazione dei club fondatori alla nascente Super League e garantisse al tempo stesso la loro partecipazione ai tornei nazionali di appartenenza.

A fronte delle imminenti reazioni della UEFA, la ESLC si è dunque rivolta al tribunale commerciale di Madrid denunciando l'abuso di posizione dominante esercitato da FIFA e UEFA sul mercato interno del calcio ai sensi dell'art. 102 TFUE nonché la violazione della libera concorrenza derivante dall'imposizione di restrizioni ingiustificate e sproporzionate da parte di FIFA e UEFA, con conseguente richiesta di cessazione delle condotte anticoncorrenziali e rimozione degli effetti di qualunque misura adottata dalle due associazioni.

In via cautelare, la ESLC ha inoltre domandato l'adozione di misure inibitorie inaudita altera parte, tali da permettere l'avveramento della menzionata condizione sospensiva e da consentire alla nascente Super League di non perdere il finanziamento di J.P. Morgan.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale spagnolo, con provvedimento del 20 aprile, ritenendo integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (infra, § 5) ha concesso alla ESLC la tutelare cautelare richiesta, ingiungendo a UEFA e FIFA di astenersi dall'adozione di qualsiasi misura, azione o dichiarazione in grado di compromettere, nelle more della decisione di merito, la creazione e l'avvio della Super League, così come la partecipazione ad essa di club e giocatori, e vietando altresì l'adozione di qualunque misura sanzionatoria nei confronti di questi ultimi, ivi inclusa l'esclusione dalle competizioni nazionali ed internazionali gestite dalle due federazioni. Infine, nel caso in cui tali misure fossero già state adottate, il giudice spagnolo ha ordinato a UEFA e FIFA di intraprendere ogni azione necessaria a rimuoverne gli effetti. Quanto ai possibili danni che le due federazioni potrebbero subire dalla misura interdittiva, il Tribunale ha imposto alla ESLC il versamento di una cauzione pari ad un milione di euro.

Il Tribunale spagnolo, nel suo provvedimento, giustifica ampiamente l'adozione delle misure cautelari dal punto di vista del diritto processuale nazionale. Come avviene nel nostro ordinamento, anche in Spagna la tutela cautelare è infatti soggetta ai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai sensi dell'art. 728 della Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aspetti su cui il giudice si sofferma diffusamente, non senza un aperto riferimento alla tradizionale distinzione di Calamandrei tra «pericolo di infruttuosità» e «pericolo di ritardo», consistente nel danno immediato e irreparabile che deriva al ricorrente dal semplice ritardo nell'ottenere il provvedimento richiesto, come nel caso di specie.

Quanto alla parvenza di fondatezza della pretesa avanzata dalla ESLC, il Tribunale argomenta nel senso che le sanzioni minacciate da UEFA e FIFA, se attuate, avrebbero per effetto quello di provocare una violazione del mercato di libero scambio tra gli Stati membri e in particolare: della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE, impendendo a ESLC di svolgere i suoi servizi in ambito calcistico; della libertà di circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE, inibendo ai calciatori tesserati dai club fondatori di partecipare alla Super League; della libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, impedendo a ESLC la creazione delle tre società incaricate della gestione della Super League; della libertà di circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE, impedendo a ESLC di effettuare pagamenti e movimenti di capitale intracomunitari legati alla Super League. In tal modo, prosegue il Tribunale, UEFA e FIFA pongono dunque in essere un abuso di posizione dominante, consistente nell'impedire la creazione di competizioni calcistiche internazionali, rispetto al quale le misure cautelari richieste da ESLC appaiono proporzionate e idonee a garantire la tutela oggetto del procedimento principale, evitando in particolare l'adozione delle annunciate sanzioni da parte delle due federazioni, che impedirebbero invece la prosecuzione del progetto Super League.

In relazione alle ulteriori ragioni di urgenza necessarie per l'adozione di una misura cautelare inaudita altera parte ai sensi dell'art. 733.2 LEC, il giudice madrileno ha ravvisato tali ragioni, da un lato, nel fatto che la minaccia delle misure sanzionatorie e restrittive nei confronti dei club scissionisti, preannunciata come «imminente», fosse contenuta in un comunicato ufficiale apparso sul sito internet della UEFA e, dall'altro, nella circostanza che quest'ultima, al pari della FIFA, fosse domiciliata all'estero e segnatamente in Svizzera, rendendo così non immediata l'instaurazione del contraddittorio.

Osservazioni

Proprio a fonte della dimensione transfrontaliera della lite, tuttavia, il giudice spagnolo, che si è implicitamente ritenuto munito della giurisdizione cautelare e, pare, anche della giurisdizione per la decisione del susseguente giudizio di merito, avrebbe dovuto altresì indicare il criterio su cui ha ritenuto che potesse fondarsi tale ultima giurisdizione. La decisione tace invece sul punto, sicché tocca all'interprete individuare il criterio di collegamento tra l'oggetto della lite e la giurisdizione cautelare e dichiarativa spagnola.

Con riferimento alla sussistenza della giurisdizione per la decisione della futura causa di merito occorre prendere in considerazione la nuova Convenzione di Lugano del 2007 (CLug), concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, applicabile al caso di specie in virtù del domicilio svizzero di UEFA e FIFA (rispettivamente a Nyon e a Zurigo). In particolare, poiché la regola generale dettata dall'art. 2 di tale Convenzione individua nel foro del convenuto il giudice competente a conoscere della controversia, è evidente che il giudice spagnolo deve aver fatto riferimento ad uno dei diversi criteri speciali previsti nella sezione seconda, in grado di derogare alla regola generale. Nel silenzio del provvedimento, in particolare, il criterio determinante sembra essere quello contemplato dall'art. 5(3) CLug, ai sensi del quale in materia di illeciti civili dolosi o colposi la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i cui principi debbono essere tenuti in debito conto dai giudici degli Stati aderenti alla Convenzione in virtù del Protocollo n. 2, ha avuto modo di precisare che la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» – contemplata altresì dall'art. 7(2) del Regolamento (UE) 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) e, ancor prima, dall'art. 5(3) della Convenzione di Bruxelles del 1968 – riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi (cfr. ex multis CGUE, 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV c. Mines de potasse d'Alsace SA, C-21/76, ECLI:EU:C:1976:166; CGUE, 7 marzo 1995, Fiona Shevill e altri c. Presse Alliance SA, C-68/93, ECLI:EU:C:1995:61; CGUE, 19 aprile 2012, Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH, C‑523/10, ECLI:EU:C:2012:220).

Nella sentenza flyLAL, inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno si trovi in tale Stato membro (v. CGUE, 5 luglio 2018, B «flyLAL-Lithunian Airlines» c. «Starptautiskā lidosta Rīga» VAS e «Air Baltic Corporation» AS, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533). Tale soluzione risponde infatti agli obiettivi di prossimità e di prevedibilità delle regole di competenza, in quanto, da un lato, i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato sono i più idonei a esaminare la domanda del soggetto leso dalla condotta anticoncorrenziale e, dall'altro, l'operatore economico che mette in atto tale condotta può ragionevolmente aspettarsi di essere citato dinanzi ai giudici del luogo in cui la sua condotta ha falsato le regole di una sana concorrenza.

Avendo la ESLC la propria sede legale a Madrid, può verosimilmente ritenersi che il mercato interno interessato dalla condotta anti-concorrenziale di UEFA e FIFA sia quello spagnolo e che sia quindi la Spagna il luogo in cui potrebbe verificarsi l'evento dannoso specifico ovvero la perdita dei proventi finanziari che la nascita della Super League garantirebbe alla ESLC, con conseguente giurisdizione del giudice spagnolo per la futura causa di merito ai sensi dell'art. 5(3) CLug.

È probabilmente sulla base di tale criterio di collegamento che il tribunale madrileno ha dunque emesso una inibitoria cautelare avente valenza world-wide, ossia destinata ad avere effetti su soggetti ubicati al di fuori della Spagna, all'uso del giudice inglese.

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