Richiesta di rimozione delle preclusioni

03 Agosto 2016

Mediante l'interpretazione dell'art.34, Reg. CE n. 44/2001 e dell'art.19, par. 4, Reg. CE n. 1393/2007, la C. Giust. UE affronta la questione della richiesta di rimozione delle preclusioni.

La nozione di impugnazione, di cui all'art. 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che essa include anche la richiesta di rimuovere la preclusione, quando il termine per presentare un ricorso ordinario sia scaduto (1).

L'art. 19, paragrafo 4, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative al regime delle richieste di rimozione della preclusione, nel caso in cui il termine di ammissibilità per la presentazione di tali domande, quale specificato nella comunicazione di uno Stato membro a cui la citata disposizione si riferisce, sia scaduto (2).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.