Accordi collusivi sui prezzi: qual è il giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno?
22 Luglio 2021
L'art. 7, punto 2, del Regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, all'interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull'aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un'azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all'art. 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l'impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest'ultima. |