Quale legge è applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale?

26 Agosto 2016

Interpretazione dei regolamenti nn. 593/2008 e 864/2007 inerenti le leggi applicabili alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), devono essere interpretati nel senso che, fermo restando l'art. 1, paragrafo 3, di ciascuno di tali regolamenti, la legge applicabile ad un'azione inibitoria ai sensi della direttiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, diretta contro l'impiego di clausole contrattuali asseritamente illecite da parte di un'impresa avente sede in uno Stato membro la quale stipula contratti mediante commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri e, in particolare, nello Stato del giudice adito, deve essere determinata in conformità all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento n. 864/2007, mentre la legge applicabile alla valutazione di una data clausola contrattuale deve essere sempre determinata in applicazione del regolamento n. 593/2008, indipendentemente dal fatto che detta valutazione sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.

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