Azione risarcitoria per violazione della concorrenza e clausola attributiva di competenza giurisdizionale
26 Ottobre 2018
L'art. 23 del reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che l'applicazione ad un'azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex art. 102 TFUE, di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta nel contratto concluso inter partes non è esclusa per il solo motivo che la clausola stessa non faccia espresso riferimento alle controversie vertenti sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.
L'art. 23 del reg. n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che l'applicazione di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale ad un'azione di risarcimento del danno, proposta da un distributore nei confronti del proprio fornitore ex art. 102 TFUE, non è subordinata al previo accertamento, da parte di un'autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza. |