L'individuazione della legge applicabile al credito alimentare

27 Maggio 2022

Per individuare la legge applicabile a un credito alimentare, la residenza abituale del suo beneficiario è quella del luogo in cui si trova il centro abituale della sua vita, a maggior ragione quando si tratta di un minore in tenera età. L'illiceità del trattenimento di tale beneficiario nel territorio di uno Stato membro non osta, in linea di principio, al trasferimento della sua residenza abituale nel territorio di detto Stato.

L'art. 3 del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell'ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.

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