La nozione di «parti» nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità

30 Novembre 2018

L'art. 3, par. 1, del reg. (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal reg. (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti»...

L'art. 3, par. 1, del reg. (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come modificato dal reg. (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «parti» copre solo l'attore e il convenuto nel procedimento principale.

L'art. 2, par. 1, e l'art. 3, par. 1, del reg. n. 861/2007, come modificato dal reg. n. 517/2013, devono essere interpretati nel senso che una controversia come quella di cui al procedimento principale, nella quale l'attore e il convenuto hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale nello stesso Stato membro del giudice adito, non rientra nel campo di applicazione di tale regolamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.