La Cgue sull'azione diretta del datore di lavoro in caso di coinvolgimento del dipendente in un incidente transfrontaliero

28 Luglio 2017

L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente...

L'art. 9, par. 1, lett. b), reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l'art. 11, par. 2, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che un datore di lavoro, stabilito in un primo Stato membro, che abbia continuato a corrispondere la retribuzione al proprio dipendente, assente in conseguenza di un incidente stradale, e che sia surrogato nei diritti di quest'ultimo nei confronti della società che assicura la responsabilità civile del veicolo implicato in detto incidente, avente sede in un secondo Stato membro, può, in qualità di «persona lesa» ai sensi di quest'ultima disposizione, citare in giudizio tale società di assicurazioni dinanzi ai giudici del primo Stato membro, sempre che un'azione diretta sia possibile.

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