Cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale
31 Luglio 2020
L'articolo 10 del reg. (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, dev'essere interpretato nel senso che i termini «[q]ualora la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 8 non preveda il divorzio» riguardano unicamente le situazioni in cui la legge straniera applicabile non prevede il divorzio in alcuna forma.
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