La competenza internazionale ai fini dell'apertura di una procedura di insolvenza

04 Settembre 2020

L'art. 3, paragrafo 1, commi 1 e 4, del reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che...

L'art. 3, paragrafo 1, commi 1 e 4, del reg. (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che la presunzione da esso prevista per determinare la competenza internazionale ai fini dell'apertura di una procedura di insolvenza, secondo la quale il centro degli interessi principali di una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente è la sua residenza abituale, non è confutata per il solo fatto che l'unico bene immobile di tale persona è situato al di fuori dello Stato membro in cui egli risiede abitualmente.

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