L'intervento in giudizio di un'associazione per la difesa del consumatore
28 Settembre 2018
La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il principio di equivalenza, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente a un'organizzazione per la difesa del consumatore d'intervenire, nell'interesse del consumatore, in un procedimento d'ingiunzione di pagamento che interessa un singolo consumatore e di opporsi a una tale ingiunzione in mancanza di contestazione della stessa da parte di detto consumatore, nel caso in cui detta normativa subordini effettivamente l'intervento delle associazioni di consumatori nelle controversie soggette al diritto dell'Unione a condizioni meno favorevoli di quelle applicabili alle controversie soggette esclusivamente al diritto interno, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, pur consentendo, nella fase dell'emanazione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un consumatore, il controllo del carattere vessatorio delle clausole incluse in un contratto concluso tra un professionista e tale consumatore, da un lato, affida a un funzionario amministrativo di un'autorità giurisdizionale, privo dello status di magistrato, la competenza a emettere tale ingiunzione di pagamento e, dall'altro, prevede un termine di quindici giorni per l'opposizione e prescrive che quest'ultima sia motivata nel merito, nel caso in cui un siffatto controllo d'ufficio non sia previsto nella fase dell'esecuzione di detta ingiunzione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |