Tutela cautelare e competenza giurisdizionale nel diritto dell'Unione
28 Ottobre 2021
L'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione cautelare promossa e proseguita, secondo le norme di diritto comune, dinanzi a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, vertente su penali a titolo dell'esecuzione di un contratto di lavori di costruzione di una superstrada pubblica concluso al termine di una procedura di aggiudicazione di appalti nell'ambito della quale l'amministrazione aggiudicatrice è un'autorità pubblica rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione.
L'art. 35 del Regolamento (UE) 1215/2012 dev'essere interpretato nel senso che l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro chiamata a pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi di tale disposizione non è tenuta a dichiararsi incompetente qualora l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere nel merito, abbia già statuito su una domanda avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo e proposta tra le stesse parti.
L'art. 35 del Regolamento (UE) 1215/2012 dev'essere interpretato nel senso che una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari dev'essere esaminata alla luce della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita e non osta a una normativa nazionale che non autorizza un'azione cautelare relativa a un ricorso vertente su un credito pecuniario nei confronti dello Stato o di un'autorità pubblica. |