Ingiunzione di pagamento adottata da uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo

29 Aprile 2022

La Corte di Giustizia valuta se l'art. 2, lett. a), e l'art. 39 del Regolamento UE 1215/2012 debbano essere interpretati nel senso che un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisca una decisione e sia esecutiva negli altri Stati membri.

L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 39 del Regolamento UE 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che un'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva; la natura di decisione non priva tuttavia il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di chiedere, ai sensi dell'articolo 46 di tale Regolamento, il diniego dell'esecuzione per uno dei motivi di cui all'articolo 45 di quest'ultimo.

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