Azione per contraffazione e competenza “estesa” del Tribunale dei disegni e modelli comunitari

29 Settembre 2017

Il reg. (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'art. 6, punto 1, reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione...

Il reg. (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in combinato disposto con l'art. 6, punto 1, reg. (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che in circostanze, quali quelle dei procedimenti principali, in cui la competenza internazionale di un tribunale dei disegni e modelli comunitari adito con un'azione per contraffazione sia basata, rispetto a un primo convenuto, sull'art. 82, par. 1, reg. n. 6/2002 e, rispetto a un secondo convenuto, stabilito in un altro Stato membro, su detto articolo 6, punto 1, in combinato disposto con l'art. 79, par. 1, reg. n. 6/2002, per il motivo che tale secondo convenuto fabbrica e fornisce al primo i prodotti che quest'ultimo commercializza, detto tribunale può, su istanza del ricorrente, emettere ordinanze nei confronti del secondo convenuto, aventi ad oggetto le misure di cui all'art. 89, par. 1, e all'art. 88, par. 2, reg. n. 6/2002, che coprano anche le condotte di tale secondo convenuto diverse da quelle connesse alla summenzionata catena di forniture e abbiano portata estesa a tutto il territorio dell'Unione europea.

L'art. 8, par. 2, reg. (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «paese in cui è stata commessa la violazione», ai sensi di tale disposizione, si riferisce al paese del luogo in cui è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno. In circostanze in cui a uno stesso convenuto sono contestati diversi atti di contraffazione compiuti in diversi Stati membri, per identificare il fatto che ha dato origine al danno occorre non già riferirsi a ciascun atto di contraffazione contestato, bensì valutare complessivamente la condotta di detto convenuto, al fine di determinare il luogo in cui l'atto di contraffazione iniziale, che è all'origine della condotta contestata, è stato compiuto o sussiste il rischio che sia compiuto da quest'ultimo.

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