Competenza giurisdizionale in caso di diffusione di frasi denigratorie su Internet

30 Dicembre 2021

La Corte di Giustizia ha stabilito che una persona che ritiene lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie su Internet, può chiedere il risarcimento del danno dinanzi ai giudici di ogni Stato membro nel cui territorio quei contenuti siano o siano stati accessibili, anche qualora questi non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e rimozione.

L'art. 7, punto 2, del Regolamento UE 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall'altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.

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