Competenza giurisdizionale e luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto

30 Giugno 2016

Non può essere considerato quale «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica.

L'art. 5, punto 3, del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che non può essere considerato quale «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», in assenza di altri elementi di collegamento, il luogo situato in uno Stato membro in cui sia sorto un danno, consistente esclusivamente in una perdita economica realizzatasi direttamente sul conto bancario dell'attore e direttamente derivante da un atto illecito commesso in un altro Stato membro.

In sede di verifica della competenza giurisdizionale a norma del Reg.n. 44/2001, il giudice adito deve valutare tutti gli elementi a sua disposizione, comprese le eventuali contestazioni sollevate dal convenuto.

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