Il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» nell'azione di risarcimento del danno

30 Agosto 2019

L'art. 7, punto 2, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da un'infrazione ai sensi dell'articolo 101 TFUE...

L'art. 7, punto 2, del reg. (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un'azione di risarcimento di un danno causato da un'infrazione ai sensi dell'articolo 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull'aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell'ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l'azione è diretta contro un partecipante all'intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali.

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