ILVA in amministrazione straordinaria: la Cassazione traccia il confine dei crediti prededucibili

07 Luglio 2022

La Prima Sezione Civile, con due sentenze “gemelle”, chiarisce due questioni di diritto aventi particolare importanza inerenti la prededucibilità, da un lato, dei crediti relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e, dall'altro, dei crediti degli autotrasportatori che abbiano contribuito, con la loro prestazione, a garantire la funzionalità degli impianti produttivi della predetta società in amministrazione straordinaria.

La Prima Sezione Civile, con due sentenze “gemelle”, chiarisce due questioni di diritto aventi particolare importanza inerenti la prededucibilità, da un lato, dei crediti relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e, dall'altro, dei crediti degli autotrasportatori che abbiano contribuito, con la loro prestazione, a garantire la funzionalità degli impianti produttivi della predetta società in amministrazione straordinaria. Segnatamente, la pronuncia n. 21156/2022 riguarda l'analisi dei crediti prededucibili vantati dai fornitori, mentre la n. 21157/2022 quella degli autotrasportatori.

Le questioni affrontate. Con la prima sentenza in commento, i Giudici hanno affrontato la questione di diritto sottesa all'art. 3, comma 1-ter, d.l n. 347/2003, convertito con modificazioni in l. n. 39/2004, in rapporto ai crediti prededucibili relativi a forniture e prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, per il significato da attribuire all'espressione che lega la prededuzione alle «prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali».

Con la seconda, invece, oltre a tornare sull'analisi interpretativa della disposizione di cui sopra, hanno chiarito la questione di diritto sottesa all'art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91/2017, convertito in l. n. 123/2017, in rapporto ai crediti prededucibili dei trasportatori che abbiano contribuito con la loro prestazione a garantire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”.

I principi di diritto affermati dalla Cassazione. La S.C., in entrambe le pronunce, nel ricordare il carattere eccezionale e di stretta interpretazione rivestito dall'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modif. dalla l. n. 39/2004, (cfr. Cass. civ., n. 4341/2020, e Cass. civ., n. 16304/2021), ha sottolineato come tale disposizione preveda una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni eseguite, la quale trova applicazione qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con d.p.c.m. ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207/2012, conv. con modif. dalla l. n. 231/2012.

In relazione, quindi, ai crediti prededucibili dei fornitori, stante la specifica ipotesi di prededuzione, delineata dalla norma oggetto di attenzione, in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, in quanto volta a derogare al principio generale sancito nell'art. 2740 c.c., l'espressione che lega la prededuzione alle “prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali” è da intendere, secondo la Prima Sezione, in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso. Quest'ultimo, infatti, «la cui ricostruzione implica un accertamento di fatto, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prodotte in loco (il c.d. coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cosiddetto primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della (altrimenti inesistente) bramma d'acciaio».

Quanto, invece, ai crediti prededucibili degli autotrasportatori, i Giudici hanno affermato che «l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 d.l. n. 91/2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123/2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire la “funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”».

Di conseguenza, «in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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