Sinistro stradale: il risarcimento può essere richiesto all'assicurazione tramite posta privata?

Redazione Scientifica
08 Luglio 2022

È ammesso l'utilizzo di mezzi equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, purché sia provata l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una donna, la cui auto era stata danneggiata da un furgone impegnato in una manovra di parcheggio. In particolare, in primo grado la donna citava in giudizio il proprietario del furgone e l'assicurazione, chiedendo il risarcimento del danno. La domanda veniva però respinta dai giudici di merito, in quanto la richiesta di risarcimento era stata effettuata tramite posta privata: secondo i giudici, infatti, la preventiva richiesta di risarcimento all'assicurazione deve essere effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, «formalità che non ammette equipollenti».

Di qui, il ricorso in Cassazione della donna.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, ha chiarito che «la condizione di proponibilità della domanda, di cui all'art. 145 d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), cioè la richiesta rivolta all'assicuratore con raccomandata, può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l'avvenuta ricezione da parte dei destinatari», trattandosi di una «mera istanza risarcitoria che assolve la funzione di consentire un'anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale» (Cass. civ., n. 29464/2020).

In ogni caso, è esclusa l'equiparazione della mera istanza agli atti processuali, «la cui notifica non è sanabile quando risulta eseguita da un servizio non gestito da Poste Italiane s.p.a.».

Dunque, dopo l'incidente stradale la richiesta di risarcimento può essere inviata all'assicurazione per posta privata, a patto che si possa provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

(Fonte:

Diritto e Giustizia

)

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