Osservatorio sulla Cassazione – Giugno 2022
11 Luglio 2022
I soci rispondono dei debiti della società estinta nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione Cass. Civ. – Sez. Lav. – 28 giugno 2022, n. 20686, ord. In caso di estinzione di una società, la responsabilità dei soci per i debiti dell'ente, ex art. 2495, comma 2, c.c., è limitata alla quota (eventualmente) riscossa in base al bilancio finale di liquidazione. Nei confronti dei liquidatori, invece, la responsabilità ha un titolo del tutto autonomo, che deriva dalla carica rivestita ed è collegato alla mala gestio dell'amministratore.
Può essere disposto il sequestro su beni conferiti in un trust per salvarli dalla bancarotta Cass. Pen. - Sez. V - 24 giugno 2022, n. 24650, sent. Può essere disposto il sequestro conservativo su beni fittiziamente attribuiti in un trust, ma in realtà ancora nella disponibilità dell'imprenditore che sia indagato per bancarotta fraudolenta. Il conferimento in un trust di una serie di beni, cinque mesi dopo la dichiarazione di fallimento (e dunque dopo la realizzazione delle condotte penalmente rilevanti) costituisce un atto a titolo gratuito inefficace per il creditore danneggiato dal reato di bancarotta, il quale ha diritto di ottenere la tutela prevista dall'art. 316 c.p.p.
Reati tributari: responsabile anche l'amministratore di fatto Cass. Pen. – Sez. III – 24 giugno 2022, n, 24398, sent. In tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società: l'amministratore di diritto, infatti, accettando la carica ha anche accettato i rischi ad essa connessi, risponde comunque a titolo di dolo eventuale esponendosi alle conseguenze dell'operato dei gestori reali e dunque alla possibilità che questi pongano in essere, attraverso il paravento loro prestato con la carica ricoperta, attività non legali, in base alla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 c.c., in forza della quale l'amministratore deve conservare il patrimonio Sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.
Utilizzo delle riserve in conto capitale: non c'è appropriazione indebita Cass. Pen. – Sez. II – 23 giugno 2022, n. 24313, sent. I versamenti in conto capitale consistono in somme acquisite dal patrimonio netto della società senza alcun obbligo di restituzione, che vengono erogate dai soci spontaneamente e al di fuori di ogni procedura prevista per i conferimenti. Non essendo imputabili a capitale, i versamenti in conto capitale, una volta eseguiti, vanno a costituire una riserva non di utili ma "di capitale", soggetta alla stessa disciplina della riserva da soprapprezzo (art. 2431 c.c.), seppure "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che hanno effettuato i versamenti in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate. In caso di saturazione della riserva legale, possono però essere distribuiti nel corso della vita normale della società e le relative somme sono ripartite tra i soci (non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale da ciascuno possedute ma) in misura corrispondente a quanto da ognuno versato, ai sensi e nei limiti dell'art. 2431 c.c., con delibera dell'assemblea ordinaria.
Definizione di operatore qualificato nei servizi di investimento Cass. Civ. – Sez. I – 22 giugno 2022, n. 20179, sent. Nei contratti di intermediazione finanziaria, la dichiarazione di cui all'art. 31, comma 2, Regolamento Consob n. 11522 del 1998, con cui il legale rappresentante afferma che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, costituisce dichiarazione "di scienza" o di "giudizio" e certifica, pertanto, uno stato di fatto (e cioè, il possesso delle necessarie competenze ed esperienze). In ipotesi di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione reale da tale dichiarazione rappresentata - incomberà su chi detta discordanza intenda dedurre, al fine di escludere la sussistenza, in concreto, della propria competenza ed esperienza in materia di valori mobiliari, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi obiettivi di riscontro, già nella disponibilità dell'intermediario stesso o a lui risultanti dalla documentazione prodotta dal cliente.
Diritto d'autore: i limiti alla riproduzione fotografica di un soggetto famoso senza il suo consenso Cass. Civ. – Sez. I – 16 giugno 2022, n. 19515, sent. L'esimente prevista dall'art. 97, L. 22 aprile 1941, n. 633, secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l'altro, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell'ambito dell'attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse, fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall'altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell'immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l'acquisto di beni e servizi.
Il ricorso al credito per salvare l'azienda non è operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta societaria Cass. Pen. – Sez. V – 13 giugno 2022, n. 22973, sent. Non può essere qualificato come “operazione dolosa” il ricorso al credito operato per anni dagli amministratori di una società, in presenza di difficoltà economiche ma senza che ricorressero le condizioni, ex artt. 2447 e 2484 c.c., per lo scioglimento della società. La fattispecie di fallimento cagionato da operazioni dolose, prevista dall'art. 223, comma 2 n. 2, l.fall., presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 1, l.fall.), - in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, secondo una valutazione ex ante, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata.
Intestazione fiduciaria di quote: è interposizione reale di persona Cass. Civ. – Sez. III – 13 giugno 2022, n. 18973, sent. L'intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata, la titolarità delle quote, pur essendo, in forza di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto a osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire le quote a quest'ultimo a una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario.
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