Notificazione telematica di sfratto o licenza

11 Luglio 2022

Secondo l'art. 660, ult. comma., c.p.c., se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie del destinatario “l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo lettera raccomandata”. È ammissibile, quindi, la notifica PEC di un atto di intimazione di sfratto a società il cui indirizzo risulti da pubblici registri?

Secondo l'art. 660, ult. comma., c.p.c., se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie del destinatario “l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo lettera raccomandata”. È ammissibile, quindi, la notifica PEC di un atto di intimazione di sfratto a società il cui indirizzo risulti da pubblici registri?

Il tema è da sempre al centro dell'attenzione della giurisprudenza.

Secondo una prima tesi, la notifica dell'atto di intimazione di sfratto a mezzo PEC non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e quindi, una volta eseguita, qualora l'intimato non dovesse comparire all'udienza

si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica “tradizionale” dell'intimazione (cfr. Trib. Modena, ord., 23 luglio 2014 e Trib. Catanzaro, ord., 22 luglio 2014) e ciò anche nel caso in cui non fosse eseguito l'avviso ai sensi dell'art. 660 c.p.c.

Sussiste però una tesi di segno opposto che ritiene la notificazione di un atto giudiziario a mezzo PEC assimilabile alla notificazione a mani proprie in quanto produttiva di effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto, senza necessità dell'invio della lettera raccomandata prevista dall'art. 660 c.p.c. (cfr. Trib. Mantova, ord., 17 giugno 2014; Trib. Frosinone, 22 marzo 2016, n. 368).

Tale ultimo orientamento giurisprudenziale muove dalla considerazione che scopo dell'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., è quello di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato.
Tale adempimento è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie dell'intimato o di notifica eseguita presso la sede di una persona giuridica con consegna ai soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c.
Le società (così come i professionisti e le ditte individuali) sono peraltro obbligate a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da comunicare al Registro delle Imprese (oltre che all'INI-PEC), che è ormai qualificato come domicilio digitale ed è in tutto e per tutto utilizzabile per l'attività di notificazione, che perciò va equiparata a quella a mani proprie, senza che sia necessario l'avviso dell'art. 660 c.p.c.

Pur mancando pronunce della Suprema Corte sul punto, pare che quest'ultimo orientamento sia quello che prevale negli ultimi tempi.

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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