Onere dell'appellante di depositare i documenti su cui si fonda l'impugnazione: a quali condizioni è predicabile?

Redazione scientifica
11 Luglio 2022

L'onere dell'appellante di depositare in secondo grado i documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione è predicabile a condizione che il documento non risulti già acquisito al processo – ove, ad es. prodotto dal convenuto – e non sia stato posto nella disponibilità del giudice.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha esaminato la seguente questione: l'onere dell'appellante di depositare i documenti su cui fonda l'impugnazione a quali condizioni è predicabile?

La vicenda traeva origine dalla domanda di un amministratore di condominio volta ad ottenere il rimborso delle spese anticipate, in tale qualità, in favore del condominio, la quale veniva respinta dal Tribunale e dalla Corte d'appello in sede di gravame.

La Corte distrettuale aveva posto in rilievo che l'appellante non aveva prodotto la delibera con cui il credito era stato riconosciuto dall'assemblea condominiale, sicchè non aveva assolto l'onere, su di lui gravante, di depositare i documenti su cui fondava l'impugnazione.

L'amministratore impugnava tale decisione in cassazione, sostenendo che la delibera di approvazione del rendiconto, sebbene non inserita nel fascicolo dell'appellante, era stata prodotta dal condominio in appello, per cui il giudice di secondo grado era tenuto ad esaminarla.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che l'onere dell'appellante di depositare in secondo grado i documenti su cui si fondano i motivi di impugnazione è predicabile a condizione che il documento non risulti già acquisito al processo – ove, ad es. prodotto dal convenuto – e non sia stato posto nella disponibilità del giudice.

In tal senso milita anche la necessità di contemperare il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. con il principio dell'acquisizione probatoria, che discende dalla costituzionalizzazione del giusto processo: il giudice è tenuto a pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito – da qualunque parte processuale provenga – con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di un'indagine unitaria ed organica (Cass. civ., n. 21909/2013; Cass. civ., n. 15480/2012).

Nel caso in esame, dunque, la Corte d'appello non si era attenuta a tali principi, in quanto aveva respinto l'impugnazione per il solo fatto che l'appellante non aveva depositato la delibera con cui il credito era stato riconosciuto dall'assemblea, senza tener conto dei documenti prodotti dall'appellato.

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