Quando è inammissibile la domanda di mediazione?

06 Luglio 2022

La domanda di mediazione deve essere simmetrica rispetto a quella giudiziale e contenere gli elementi sufficienti a consentire alle convenute di vagliare l'opportunità di costituirsi. Qualora la domanda di mediazione sia solo parzialmente coincidente con quella svolta in giudizio quest'ultima deve essere dichiarata inammissibile.

La fattispecie. Nel caso in esame il Condominio non aveva aderito al procedimento di mediazione promosso da un condomino in quanto la domanda formulata era così generica che non consentiva all'assemblea di esprimersi sull'opportunità, o meno, di aderire a tale procedimento. Non solo la difesa del condominio aveva eccepito l'improcedibilità, nel successivo giudizio, proprio a seguito della genericità di cui sopra

La domanda di mediazione deve essere precisa. Il Giudice di merito, in primo luogo, ha precisato che quando la domanda di mediazione ha per oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare la domanda deve esplicitare chiaramente le ragioni in fatto e in diritto a suo fondamento. Difatti i condomini debbono essere in grado di comprendere l'opportunità di autorizzare, o meno, l'amministratore a prendere parte a tale procedimento sostenendone i costi. Tale decisione può essere presa solo se la domanda non è generica in quanto, diversamente, l'ordine del giorno non può contenere gli elementi sufficienti a consentire ai condomini di vagliare, con piena cognizione di causa, l'opportunità di presenziare all'assemblea e di esprimere il proprio voto.

La sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis,d.lgs. n. 28/2010. Ne consegue che qualora la domanda di mediazione sia eccessivamente generica l'omessa adesione al procedimento della controparte non può avere come conseguenza l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2010.

La domanda di mediazione deve essere corrispondente a quella giudiziale. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la domanda di mediazione deve essere necessariamente coincidente nel petitum alle conclusioni del giudizio che si intende promuovere. Nel caso di specie tale domanda era solo parzialmente coincidente con quella giudiziale e, in assenza dell'elencazione delle ragioni della pretesa, la domanda giudiziale deve essere dichiarata inammissibile.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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