La costituzione di un Condominio tra fabbricati a sé stanti è possibile?

Redazione scientifica
08 Luglio 2022

La nozione di Condominio in senso proprio è configurabile «non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente, se dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dall'art. 1117 c.c.».

La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi sull'opposizione, da parte di due condomini, avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento di quote relative a lavori su beni condominiali. In particolare, sull'obiezione inerente la nullità della presupposta delibera di costituzione del Condominio e l'assenza di beni comuni posti a servizio delle singole proprietà esclusive.

Tra i motivi di ricorso viene sottolineato l'errore da parte della Corte d'Appello di aver ritenuto sussistente un Supercondominio orizzontale per la presenza di opere destinate a servizio dei singoli edifici. Mentre, ai fini dell'applicazione dell'art. 1117 c.c., risulta necessario che «i singoli edifici costituiscano non proprietà individuali, ma stabili condominiali».

La doglianza è, però, infondata.

Il Collegio ricorda infatti che «in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio alle proprietà singole, delle quali le prime rendono possibile l'esistenza stessa o l'uso, la nozione di Condominio in senso proprio è configurabile non solo nell'ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale, ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente, se dotate delle strutture portanti e degli impianti essenziali indicati dal citato art. 1117 c.c.» (Cass. n. 18334/2015, n. 27360/2016). E che «anche quando manchi un così stretto nesso strutturale, materiale e funzionale, non può essere esclusa la condominialità neppure per un insieme di edifici indipendenti, giacchè, secondo quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. - che consentono lo scioglimento del Condominio nel caso in cui un gruppo di edifici si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi – è possibile la costituzioneab origine” di un Condominio fra fabbricati a sé stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o servizi o impianti condominiali» (Cass. n. 23001/2019, n. 8066/2005).

Nel caso di specie, la sussistenza del Condominio non era esclusa dal fatto che le singole unità servite dagli impianti comuni non costituissero a loro volta edifici in Condominio ma immobili appartenenti ad un unico proprietario.

Per tutti questi motivi il ricorso viene rigettato.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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