Domanda riconvenzionale del convenuto eccedente la competenza per valore del GdP: quali conseguenze?
12 Luglio 2022
La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha affrontato la seguente questione: cosa accade se nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo pendente dinanzi al GdP, l'opponente formuli una domanda riconvenzionale eccedente i limiti della competenza per valore di tale giudice?
Nella fattispecie al vaglio dei giudici il tribunale di Bari aveva proposto regolamento di competenza in relazione alla riassunzione, davanti a sé, della causa avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal Giudice di Pace di Bari, causa riassunta davanti al tribunale a seguito di proposizione di domanda riconvenzionaledell'opponente, esorbitante i limiti di valore della competenza del Giudice di Pace.
A sostegno del ricorso per regolamento di competenza il tribunale aveva rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale dell'opponente, il Giudice di Pace adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto separare le due cause, trattenendo davanti a sé quella relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo davanti al Tribunale la cognizione della domanda riconvenzionale.
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il proposto regolamento, richiamando il principio secondo cui «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valoredella competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere il regolamento di competenza ex art. 38 c.p.c.» (Cass. civ., n. 28863/2017; Cass. civ., n. 272/2015; Cass. civ., n. 4751/2009; Cass. civ., n. 3870/2014). |