Serve l'unanimità dell'assemblea per la modifica della divisione delle spese del Condominio

Redazione scientifica
11 Luglio 2022

In tema di Condominio di edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti ed è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso.

La Corte d'Appello di Milano rigettava il gravame proposto da una società contro la sentenza di primo grado della stessa città, respingendo l'opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali intimato alla stessa società da un Condominio.

La società, ora ricorrente, contestava in sostanza l'importo delle somme ingiunte e domandava la declaratoria di nullità di una delibera assembleare del 1996 e conseguentemente di una deliberazione del 2007, deducendo che la prima delibera avesse modificato senza il consenso unanime di tutti i condomini, il regolamento condominiale del 1955, il quale prevedeva una riduzione di 1/6 delle spese in favore dei proprietari dei locali negozi.

Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per Cassazione, adducendo cinque motivi, analizzati congiuntamente e dichiarati infondati.

Nel valutare i fatti e giungere al rigetto del ricorso, il Collegio ha affermato che «in tema di Condominio di edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. – che deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti ed è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime – presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo».

Dunque, la Corte di Cassazione ha escluso il vizio di invalidità delle deliberazioni assembleari del 1996 e del 2007, che erano a fondamento del decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali oggetto del ricorso.

Per questi motivi, il Collegio ha rigettato il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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