Nullo il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie

La Redazione
12 Luglio 2022

Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, sancito dall'art. 2358 c.c., è norma imperativa la cui violazione comporta la nullità dell'operazione.

Il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, sancito dall'art. 2358 c.c., è norma imperativa la cui violazione comporta la nullità dell'operazione.

Qualora emerga che la concessione di un finanziamento a un cliente sia intenzionalmente effettuato dalla Banca allo scopo di finanziare l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della stessa banca, di tal che i negozi collegati risultano posti in essere intenzionalmente oltre che obiettivamente proprio e solo per conseguire acquisti finanziati, vietati dalla normativa imperativa, non può che disporsi la nullità dell'intero negozio giuridico, con la conseguente liberazione del cliente dagli obblighi contrattuali non ancora adempiuti.ù

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