Contestualità necessaria della comunicazione nel licenziamento collettivo
12 Luglio 2022
La comunicazione di cui ll'art. 4, co.9, L. n. 223/1991 richiede solo che la comunicazione sia esaustiva nei confronti dei lavoratori licenziati, ovvero esige anche che il datore comunichi, in una stessa lettera, anche i nominativi di coloro che non sono stati ancora licenziati, perché ad esempio non aderenti all'esodo incentivato?
In tema di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore, alle oo.ss. e ai competenti uffici del lavoro, è richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo. Il difetto della contestualità può non determinarne l'inefficacia solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare ad opera del datore.
In generale, tenuto conto della funzione di controllo della comunicazione rispetto alla corretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è opinabile una nozione “elastica” di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto.
Sarebbe irragionevole, infatti, che il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta ed al fine di non superare i termini di decadenza fissati dalla legge.
Qualora la comunicazione riguardi solo una parte dei dipendenti licenziandi, ma non l'intera platea, essa non attuerebbe la funzione sua propria, non potendo, quindi, essere parcellizzata con riferimento ai lavoratori fino a quel momento licenziati.
Si ritiene, dunque, che la comunicazione debba essere unica, così da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta. |