A una società di trasporti veniva affidata una partita di oggetti di antiquariato affinché fossero trasferiti a un cliente spagnolo. Il venditore aveva stipulato un'assicurazione a copertura del rischio di perdita della merce durante il trasporto. A seguito del furto della merce, gli assicuratori del venditore facevano valere il proprio diritto di surrogazione nella pretesa creditoria del danneggiato nei confronti della società di trasporti.
Per questo motivo la società veniva citata in giudizio perché fosse condannata alla rifusione dell'indennizzo pagato all'assicurato ex art. 1916 c.c.
Dopo una sentenza di assoluzione in primo grado, la Corte d'Appello di Milano condannava la società di trasporti a risarcire l'assicurazione della spesa sostenuta.
Ricorrendo in Cassazione, la società di trasporti lamenta, tra le altre cose, la violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. perché il contratto di transazione tra assicuratore e assicurato costituisce res inter alios acta rispetto al terzo responsabile, che, di conseguenza, può opporre all'assicuratore surrogante tutte le eccezioni opponibili al danneggiato surrogato, senza essere in alcun modo condizionato del patto da questi stipulato con l'assicurazione. Viene inoltre lamentata la mancata prova dell'avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte della società assicuratrice.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo, rileva che l'assicuratore assume nel rapporto obbligatorio la stessa posizione giuridica dell'assicurato nei confronti del responsabile e gli sono opponibili tutte le eccezioni che avrebbero potuto essere opposte al danneggiato.
Inoltre, continuano i giudici, la stipulazione dell'accordo transattivo non costituisce affermazione implicita della sussistenza del danno, che deve essere provato in giudizio nell'an e nel quantum.
Inoltre, la Cassazione evidenzia che “la surrogazione dell'assicuratore, di cui all'art. 1916 c.c., costituisce una successione a titolo particolare nel diritto dell'assicurato verso il terzo responsabile, e ne mutua la natura: sicché, così come il credito di quest'ultimo ha natura di obbligazione di valore, la medesima natura avrà il credito surrogatorio dell'assicuratore, e su esso matureranno interessi compensativi”.