Assicurazione: la vittima del sinistro non è tenuta ad attivarsi per individuare il responsabile
13 Luglio 2022
Il conducente di un ciclomotore viene investito da un'autovettura e cita in giudizio la società di assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Napoli rigetta la domanda sulla base della mancata prova che il responsabile dell'incidente non fosse identificabile e condanna l'attore al risarcimento delle spese processuali. La sentenza viene confermata in appello con compensazione delle spese.
Diversamente, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della vittima per violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., affermando come non vi sia l'onere, per la vittima di un sinistro stradale di tentare l'identificazione del responsabile quale condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'impresa individuata dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada ai sensi dell'art. 19 l.n. 990/1969 (applicabile ratione temporis). Allo stesso modo non costituisce condizione di proponibilità la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti. Ai fini dell'accertamento della dinamica dell'incidente rilevano piuttosto le circostanze obiettive e non l'esperimento o meno di un tentativo di identificazione dell'autore del fatto.
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