Nullità parziale delle fideiussioni omnibus

La Redazione
14 Luglio 2022

È nulla la fideiussione omnibus stipulata con una Banca in conformità al modello ABI censurato nel 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust per intese concorrenziali; per il principio di conservazione degli atti...

È nulla la fideiussione omnibus stipulata con una Banca in conformità al modello ABI censurato nel 2005 dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Antitrust per intese concorrenziali; per il principio di conservazione degli atti, trattasi di nullità parziale che non si estende all'intero contratto ma la fideiussione perde comunque efficacia se, in conseguenza dell'invalidità di una delle clausole, risulta violato il termine per l'escussione del debitore, ex art. 1957 c.c.

La norma che impone al creditore di proporre e di coltivare la sua istanza contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore - a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo - tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato; l'invio di una raccomandata di diffida o anche di un precetto non seguito da esecuzione non costituisce "istanza" ai fini dell'art. 1957 c.c.

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