Uso illegittimo della ragione sociale e competenza della sezione specializzata in materia di impresa

Redazione scientifica
15 Luglio 2022

L'illecito concorrenziale connotato dall'uso asseritamente illegittimo della ragione sociale, deve considerarsi interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui conosce la sezione specializzata in materia di impresa.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, ha affrontato la questione di quale sia il giudice competente a conoscere dell'illecito concorrenziale consistente nell'uso illegittimo della ragione sociale.

La vicenda veniva in rilievo nell'ambito di un giudizio instaurato da una società che svolgeva attività di smaltimento rifiuti pericolosi, nei confronti di altra società che svolgeva attività di autotrasporto in favore dell'attrice.

L'attrice aveva lamentato l'indebita appropriazione della lista di clienti da parte della convenuta e l'indebita spendita della propria ragione sociale, domandando l'inibitoria dallo svolgimento di tali condotte.

Con ordinanza il giudice istruttore aveva rilevato l'incompetenza della Sezione specializzata in materia di impresa con riguardo al giudizio ordinario di cognizione, dopo che analoga pronuncia era stata resa nell'ambito del giudizio cautelare.

Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per regolamento di competenza dall'originaria attrice, secondo la quale il Tribunale aveva errato nel ritenere non interferente la concorrenza posta in atto attraverso l'utilizzo dell'altrui ragione sociale.

Ad avviso della ricorrente la controversia doveva considerarsi vertente in materia di proprietà industriale, avendo essa ad oggetto una concorrenza sleale inferente con i relativi diritti.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso, osservando che l'illecito concorrenziale connotato dall'uso asseritamente illegittimo della ragione sociale, deve considerarsi interferente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale di cui conosce la sezione specializzata; per tale via l'illecito in questione deve ritenersi compreso nella competenza per materia di questa.

Trova infatti applicazione il principio per cui si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale non solo nelle ipotesi di in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, ma anche in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva (Cass. civ. n. 12153/2010; Cass. civ., n. 21762/2013).

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