Acquista bitcoin con il provento di truffe online: è autoriciclaggio

La Redazione
15 Luglio 2022

Nei guai l'autore di una serie di truffe realizzate mediante una piattaforma di aste online. L'acquisto di criptovalute, infatti, costituisce un'attività speculativa perseguita dall'art. 648-ter 1 c.p., essendo in grado di garantire «un alto grado di anonimato».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato, accusato di autoriciclaggio per l'acquisto di moneta virtuale (bitcoin) con il denaro provento di truffe realizzate mediante una piattaforma digitale di aste online.

A sua difesa, l'imputato sosteneva che le operazioni non avevano finalità speculative, e che non era stata in alcun modo ostacolata l'identificazione della provenienza illecita dei beni, in quanto tutti gli acquisti erano stati effettuati con la massima trasparenza, con evidenza degli account degli utilizzatori, e registrate su un libro contabile digitale di dominio pubblico.

Di parere contrario la Cassazione che, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto chiarito che l'indicazione normativa ex art. 648-ter 1 c.p. delle attività in cui il denaro, profitto del reato presupposto, può essere impiegato o trasferito, non costituisce un elenco formale, ma piuttosto individua delle macroaree, tutte accomunate dalla caratteristica dell'impiego finalizzato al conseguimento di un utile, «con conseguente inquinamento del circuito economico». In questa prospettiva, possono essere ricondotte nell'ambito della nozione di "attività speculativa" molteplici attività e, in particolare, tutte quelle in cui il soggetto ricerca il raggiungimento di un utile.

Per quanto riguarda le valute virtuali, il Collegio evidenzia che la configurazione del sistema di acquisto di bitcoin «si presta ad agevolare condotte illecite», in quanto è possibile garantire un alto grado di anonimato (sistema c.d. “permissionless”), senza previsione di alcun controllo sull'ingresso di nuovi "nodi" e sulla provenienza del denaro convertito; a ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare tali valute per scopi diversi dal pagamento, ben potendo queste ultime comprendere prodotti di riserva di valore per obiettivo di risparmio e di investimento.

Inoltre, è «ormai noto» il numero elevato di criptovalute utilizzate nel darkweb proprio per le loro peculiari caratteristiche: alcune di esse, soprattutto per l'uso di tecniche crittografiche avanzate, garantiscono infatti un eccellente grado di privacy sia con riferimento alla persona dell'utente sia in rapporto all'oggetto delle compravendite. A nulla è valso il nuovo meccanismo di controllo introdotto dalla disciplina antiriciclaggio, che anticipa la V Direttiva Antiriciclaggio in materia di criptovalute, valute virtuali e destinatari degli obblighi di prevenzione, normativa che si affianca alle disposizioni codicistiche su riciclaggio e autoriciclaggio.

Via libera, quindi, alla custodia cautelare dell'imputato per truffa e autoriciclaggio.

(Fonte: Dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.