Danno morale da esposizione all'amianto senza lesioni fisiche
15 Luglio 2022
Il danno morale derivante dall'acquisita conoscenza da parte del lavoratore di essere stato esposto per anni ad agenti morbigeni può essere provato tramite presunzioni qualora non siano riscontrati pregiudizi fisici?
In caso di violazione dell'art. 2087 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'autonoma risarcibilità del danno morale soggettivo, inteso come turbamento psichico (sofferenze e paterni d'animo) anche in mancanza di una lesione all'integrità fisica o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.
Tale pregiudizio, si evidenzia, incide sul diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane e, quindi, su posizioni soggettive garantite sia dalla Costituzione che dalla CEDU (art. 8).
Il danno morale, quale “danno conseguenza” deve comunque essere provato in quanto esso non può ritenersi sussistente in re ipsa per il solo fatto oggettivo dell'esposizione ad agenti morbigeni.
La prova dell'effettività del turbamento psichico, laddove non possa avvenire direttamente, può essere raggiunta in via presuntiva a partire da circostanze di fatto esterne.
Si rammenta, infatti, che costituendo il danno morale un patema d'animo, ossia una sofferenza interna del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici, né può essere provato in modo diretto se non quando assume connotazioni eclatanti. |