Notificazione a destinatari irreperibili: presupposti

Redazione scientifica
18 Luglio 2022

Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza in esame, si è pronunciata sui presupposti di validità della notificazione a destinatari irreperibili, effettuata a norma dell'art. 143 c.p.c.

La questione veniva in rilievo a seguito del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello, con il quale il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 143, 148 e 291 c.p.c.

La sentenza impugnata sarebbe stata viziata per nullità della notificazione del ricorso in riassunzionee per l'omesso rilievo della stessa da parte dellaCorte territoriale.

La notificazione era stata invero effettuatapresso la casa comunale, senza che nella relata di notifica fossero indicate le ricerche effettuate dall'ufficiale giudiziario per individuare la residenza del ricorrente.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio, espresso da Cass. civ., n. 40467/2021, secondo cui «il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto».

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